Reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza (d’ora in poi Rdc).

Il Rdc è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto  all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio  di  emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione  di  Pensione di  cittadinanza (d’ora in poi Pdc) quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni  e integrazioni.

Nel caso in cui il nucleo sia già beneficiario del Rdc, la Pdc decorre, senza la necessità di presentare una nuova domanda, dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi della normativa sull’aspettativa di vita.

I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico della Pdc, nonché le procedure per la gestione della stessa, sono le medesime del Rdc, salvo quanto diversamente specificato.

Il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione  ad  un  percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, sono esclusi dalla DID i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi altresì i seguenti soggetti:

 

percettori di Rdc pensionati; beneficiari della Pdc;

soggetti di età pari o superiore a 65 anni;

soggetti con disabilità, come definita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia previsto il collocamento mirato.

 

Sono inoltre possibili esoneri dalla DID, a cura del centro  per  l’impiego,  per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o  disabili  gravi  e non  autosufficienti.

Il Rdc è concesso dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda con le  modalità dettagliate nel successivo paragrafo 2 della presente circolare.

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc.

Ufficio Servizi alla Persona
Responsabile Dott.sa Ricci Erika
Personale Resp. dell’Ufficio: Strada Morena
Amministrativo: Dott.ssa Stumpo Katia
Indirizzo Via Libertà 47
Telefono 0382/815165 – 814272 – 815233 int. 3
Fax 0382.815031
Email segreteria@comune.gropellocairoli.pv.it
PEC gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì 10:00 – 14:00
Martedì 9:00 – 12:30
Mercoledì 9:00 – 12:30
Giovedì 9:00 – 12:30
Venerdì 9:00 – 12:30
Sabato 9:00 – 12:00

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