Stato civile

 

Assicura la corretta e tempestiva applicazione della normativa in materia di anagrafe, stato civile, leva militare e elettorale, gestione dei servizi cimiteriali.

Procedura per la denuncia di nascita

“La nascita ha numerose conseguenze nella morale e nel diritto. In diritto, la nascita indica il punto d’inizio dell’esistenza di una persona e quindi l’istante a partire dal quale gli spettano dei diritti, primo fra tutti il diritto alla vita”.

Procedura per il matrimonio

Il matrimonio produce molteplici e rilevanti effetti nel campo sia personale che patrimoniale. Esso, in particolare, instaura tra i coniugi tutte quelle relazioni che sono riassunte nello status di persona coniugata. Esso crea, inoltre, relazioni personali giuridicamente rilevanti anche tra coniugi e terzi, ad esempio, influendo sulla costituzione del vincolo di affinità, con tutte le conseguenze che ne discendono.

Procedura per richiedere i certificati di stato civile

A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In allegato sono illustrate le modalità per richiedere i certificati rilasciati dall’Ufficio di Stato Civile.

Procedura per separazione e divorzio

La legge n° 162/2014 entrata in vigore il 11/12/2014 ha introdotto delle nuove procedure semplificate per le richieste di separazione e divorzio.

Ulteriori informazioni e modulistica

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

Con l’entrata in vigore della L. n. 76/2016 in data 05/06/2016, e’ possibile procedere alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

I cittadini interessati devono presentarsi unicamente con il documento di identità e con la dichiarazione di richiesta di unione civile debitamente compilata e firmata. (modulo in allegato)

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso una Prefettura italiana, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Regime patrimoniale dell’unione civile: all’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.

Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratti all’estero
La legge infine stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

N.B. Per chi ha già contratto all’estero un’ unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
Non sono trascrivibili nel Registro, le unioni civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso.

Riferimenti normativi:

Legge 20 maggio 2016, n. 76

Disposizioni Anticipate di Trattamento

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31 gennaio 2018, che stabilisce il principio per cui “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

Ulteriori informazioni su:Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)