Personale non a tempo indeterminato

Personale non a tempo indeterminato

Articolo 17, comma 1

1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ((…)) ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

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