Dotazione Organica
Articolo 16, comma 1 e 2
1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)), nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Allegati
- T12_2016_C_3517_1_RALN (6 kB)
- T13_2014_C_3517_1_RALN (15 kB)
- T13_2015_C_3517_1_RALN (15 kB)
- T13_2016_C_3517_1_RALN (16 kB)
- T2_2014_C_3517_1_RALN (3 kB)
- T12_2014_C_3517_1_RALN (6 kB)
- T12_2015_C_3517_1_RALN (6 kB)
- fabbisogno del personale 2022 2024 (4 MB)
- DELIBERA APPROVAZIONE PIAO 2023-2025 (2 MB)
- PIAO 2023-2025 (178 kB)